IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
  Considerato che,  ai sensi  dell'art. 69  dello statuto,  il senato
accademico, sentito  il consiglio di amministrazione,  ha deliberato,
nelle sedute  del 13  ottobre 1997,  17 novembre  1997 e  10 dicembre
1997, modifiche rispettivamente  agli articoli 30, 62  e alla tabella
E, all'art. 20 nonche' all'art. 67 dello statuto;
  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al
M.U.R.S.T. per i controlli di  competenza con note rettorali prot. n.
5575 del 28 novembre 1997 e prot. n. 10241 del 29 dicembre 1997;
  Considerato che il M.U.R.S.T., con note  prot. n. 44 del 10 gennaio
1998 e  prot. n.  193 del  5 febbraio 1998,  ha comunicato,  ai sensi
dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere
osservazioni da formulare;
  Considerato che  pertanto per le sopracitate  modifiche puo' essere
emanato il relativo decreto rettorale;
  Ritenuto che sia utilmente  compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto di ateneo
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono emanate  le seguenti  modifiche allo  statuto dell'Universita'
degli studi  di Genova.  Gli articoli,  nella stesura  risultante dal
recepimento delle  suddette modifiche, sono  pubblicati integralmente
nell'allegato A al presente decreto:
 Art. 20 (Il dipartimento).
  Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, su
delibera   del  senato   accademico   e  parere   del  consiglio   di
amministrazione. Per la costituzione di un dipartimento e' necessaria
l'afferenza di almeno venti fra professori di ruolo e ricercatori. Di
essi almeno undici  devono essere professori di ruolo,  di cui almeno
quattro di  prima fascia. Le  condizioni, i requisiti e  le procedure
per  l'istituzione dei  dipartimenti sono  contenute nel  regolamento
generale di Ateneo, che individua altresi' i presupposti e disciplina
le   procedure   per   l'eventuale  scioglimento   dei   dipartimenti
esistenti".
  Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. il dipartimento e' struttura  di afferenza dei professori e dei
ricercatori per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica.
Ogni professore o  ricercatore ha diritto di formulare  la domanda di
afferenza a piu' dipartimenti ogni  tre anni. Le domande di afferenza
sono  presentate  al  dipartimento  e  sono  valutate  da  parte  del
consiglio della struttura che provvede motivatamente. Il professore o
ricercatore deve optare  per l'afferenza ad una  sola delle strutture
che hanno  dato parere favorevole; l'afferenza  diventa efficace alla
data di  comunicazione della delibera del  consiglio della struttura.
L'afferenza  comporta la  correlazione  al  dipartimento del  settore
scientificodisciplinare e  della disciplina in  cui i professori  o i
ricercatori sono inquadrati, nonche'  degli insegnamenti tenuti dagli
stessi. I settori scientificodisciplinari  e gli insegnamenti possono
essere correlati a piu' dipartimenti".
  Art. 30 (Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio):
  Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. La  costituzione e il  funzionamento sono regolati  da apposite
convenzioni  stipulate   dal  rettore  su  proposta   dei  professori
interessati, con delibera del  senato accademico sentito il consiglio
di  amministrazione.  Tali  convenzioni devono  contenere  discipline
simili  a  quelle relative  ai  centri  di  ricerca  e ai  centri  di
servizio".
 Art. 62 (Riconoscimento di strutture esistenti).
  Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. I centri  di ricerca e i centri di  servizio esistenti all'atto
dell'entrata in vigore  del presente statuto, elencati  in tabella E,
devono, entro  un anno dall'entrata  in vigore del  presente statuto,
riformulare una  proposta costitutiva secondo le  disposizioni di cui
agli articoli 26,  27 e 28 del presente statuto.  Tali centri possono
continuare  a  far  capo  ad un  istituto  per  l'espletamento  delle
pratiche amministrative".
  Art. 67 (Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti).
  Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Entro tre anni dall'entrata  in vigore del presente statuto gli
istituti che non abbiano almeno  sei afferenti, di cui almeno quattro
professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa
area culturale, che possono  cambiare la propria denominazione. Entro
lo stesso termine di tempo  gli istituti a gestione accentrata devono
trasformarsi in strutture con autonomia di spesa".
 Tabella E
  Il titolo della tabella e' sostituito dal seguente:
  "Elenco  dei   centri  di   ricerca  e   dei  centri   di  servizio
dell'Ateneo".