IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova; Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute del 13 ottobre 1997, 17 novembre 1997 e 10 dicembre 1997, modifiche rispettivamente agli articoli 30, 62 e alla tabella E, all'art. 20 nonche' all'art. 67 dello statuto; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.U.R.S.T. per i controlli di competenza con note rettorali prot. n. 5575 del 28 novembre 1997 e prot. n. 10241 del 29 dicembre 1997; Considerato che il M.U.R.S.T., con note prot. n. 44 del 10 gennaio 1998 e prot. n. 193 del 5 febbraio 1998, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare; Considerato che pertanto per le sopracitate modifiche puo' essere emanato il relativo decreto rettorale; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto di ateneo Decreta: Art. 1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Gli articoli, nella stesura risultante dal recepimento delle suddette modifiche, sono pubblicati integralmente nell'allegato A al presente decreto: Art. 20 (Il dipartimento). Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, su delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione. Per la costituzione di un dipartimento e' necessaria l'afferenza di almeno venti fra professori di ruolo e ricercatori. Di essi almeno undici devono essere professori di ruolo, di cui almeno quattro di prima fascia. Le condizioni, i requisiti e le procedure per l'istituzione dei dipartimenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, che individua altresi' i presupposti e disciplina le procedure per l'eventuale scioglimento dei dipartimenti esistenti". Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. il dipartimento e' struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica. Ogni professore o ricercatore ha diritto di formulare la domanda di afferenza a piu' dipartimenti ogni tre anni. Le domande di afferenza sono presentate al dipartimento e sono valutate da parte del consiglio della struttura che provvede motivatamente. Il professore o ricercatore deve optare per l'afferenza ad una sola delle strutture che hanno dato parere favorevole; l'afferenza diventa efficace alla data di comunicazione della delibera del consiglio della struttura. L'afferenza comporta la correlazione al dipartimento del settore scientificodisciplinare e della disciplina in cui i professori o i ricercatori sono inquadrati, nonche' degli insegnamenti tenuti dagli stessi. I settori scientificodisciplinari e gli insegnamenti possono essere correlati a piu' dipartimenti". Art. 30 (Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio): Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei professori interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri di servizio". Art. 62 (Riconoscimento di strutture esistenti). Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I centri di ricerca e i centri di servizio esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, elencati in tabella E, devono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, riformulare una proposta costitutiva secondo le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto. Tali centri possono continuare a far capo ad un istituto per l'espletamento delle pratiche amministrative". Art. 67 (Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti). Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti che non abbiano almeno sei afferenti, di cui almeno quattro professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, che possono cambiare la propria denominazione. Entro lo stesso termine di tempo gli istituti a gestione accentrata devono trasformarsi in strutture con autonomia di spesa". Tabella E Il titolo della tabella e' sostituito dal seguente: "Elenco dei centri di ricerca e dei centri di servizio dell'Ateneo".